Avvocato e cliente intercettati mentre parlano al telefono con l’aggravante che alcune di quelle conversazioni, di carattere professionale, finiscono dritto negli atti di un fascicolo di indagine. Il caso è esploso pochi giorni, a seguito delle proteste del penalista Francesco Mazza, protagonista, suo malgrado di questo episodio. Il legale ha scoperto l’esistenza di queste conversazioni quando è arrivato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari che riguarda il suo assistito e altre 14 persone relativamente ad un’inchiesta per usura. Nell’informativa finale, sono riportate due conversazioni, una trascritta in maniera integrale e l’altra sintetizzata.
«E’ inaccettabile», tuona il direttivo della Camera penale di Roma. «E’ un gravissimo abuso – insiste – Quanto accaduto è sintomo di una cultura autoritaria tipica di regimi totalitari, inaccettabile per il cittadino coinvolto in un procedimento penale». E’ per questa ragione che i penalisti della Capitale hanno deliberato «lo stato di agitazione e chiesto l’accertamento urgente delle responsabilità». «Leggere in un’informativa dei Carabinieri – si legge in una nota – la sintesi di conversazioni telefoniche intercorse tra l’indagato e il difensore, annotate e poi tranquillamente acquisite dal pubblico ministero nel fascicolo è inaccettabile».
Per i penalisti «è allarmante la serenità con cui la polizia giudiziaria annoti il contenuto delle chiamate e in grassetto vengono riportate anche affermazioni del difensore sulla strategia processuale, fino a riferire che l’indagato rivolgendosi al suo difensore “lascia trasparire tutta la sua preoccupazione”. ‘’ altrettanto inquietante – si spiega – che il magistrato del pubblico ministero abbia acquisito al fascicolo l’informativa e l’abbia depositata insieme a tutti gli altri atti di indagine. L’articolo 103 del codice di procedura penale sancisce le garanzie di libertà del difensore e tra queste afferma che non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori con le persone da loro assistite. Nel caso relativo all’avvocato Francesco Mazza siamo di fronte a una marchiana violazione delle garanzie di libertà del difensore da cui traspare il totale disinteresse per il principio di civiltà sociale costituzionalmente garantito dall’articolo 24 della nostra Costituzione».
I penalisti ricordano poi che «il Procuratore della Repubblica di Roma, con la Direttiva 1757/15 del 16 giugno 2015 (criteri direttivi in tema di intercettazioni di conversazioni tra l’indagato e il suo difensore), sulla cui “timidezza” abbiamo comunque avuto modo di interloquire, aveva esplicitamente previsto il divieto di riportare le conversazioni tra indagato e difensore nei brogliacci e nelle informative».
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venerdì, 21 Giugno 2019 - 12:19
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