Nuove regole per la durata delle indagini preliminari ma anche stop all’appellabilità di alcuni tipi di sentenze emesse in primo grado. La riforma targata Alfonso Bonafede, e prossima ad arrivare in Consiglio dei ministri, riserva diverse novità. Novità che, dal punto di vista del Guardasigilli, serviranno per velocizzare i processi.
Partiamo dalle tre nuove ipotesi di inappellabilità delle sentenze. Non sarà possibile rivolgersi alla Corte d’Appello nel caso di sentenze di roscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, salvo che per alcune ipotesi del reato di lesioni personali colpose (anche in ambito sanitario) e per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razionale etnica e religiosa; sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità; sentenze di non luogo a procedere nei casi del primo punto.
La seconda novità riguarda la durata delle indagini preliminari che è stata modellata sulla gravità dei reti. Esse dureranno sei mesi dalla data dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato se le condotte contestate sono punite con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni (sola o unita alla pena pecuniaria). Dureranno, invece, un anno e sei mesi quando si procede per i reati più gravi (mafia e terrorismo, per esempio). Dureranno un anno in tutti gli altri casi.
La terza novità, invece, prevede sanzioni per i pm che non osservano le scadenze della chiusura delle indagini: in caso di «dolo o negligenza inescusabile» per i pm che non notificano l’avviso di chiusura delle indagini preliminari o non chiedono l’archiviazione entro 3, 5 o 15 mesi (la durata cambia a seconda della gravità dei reati contestati); per i pm che non depositano, una volta chiuse le indagini, la documentazione sulle indagini svolte, permettendone un’ampia discovery.
Nel pacchetto sul processo penale ci sono anche norme che intervengono sull’udienza preliminare nel tentativo di rafforzare il suo ruolo di filtro: il rinvio a giudizio viene limitato ai casi in cui gli elementi acquisiti consentono l’accoglimento del quadro accusatorio. In realtà dovrebbe già essere così. Ad ogni modo la valutazione finale sulla sussistenza del quadro indiziario spetta sempre al gup, esattamente come oggi.
Infine ci sono modifiche sul fronte delle notificazioni. Le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alle prima, devono essere eseguite mediante consegna al solo difensore e non più all’imputato stesso. Opportune deroghe saranno comunque previste a garanzia della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato: ad esempio, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d’ufficio e la prima notifica non sia stata eseguita mediante consegna dell’atto personalmente all’imputato.
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giovedì, 11 Luglio 2019 - 16:19
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