Cannabis light, le ragioni della Cassazione sul perché venderla è sempre reato

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di Roberta Miele

La vendita della cannabis light è un reato. Questo perché non conta il valore del principio attivo di Thc bensì l’«effetto drogante». E’ quanto chiariscono i giudici della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza con la quale lo scorso 30 maggio si è data una spallata alle centinaia di negozi che vendevano prodotti derivati dalla cannabis.

Secondo gli ermellini la vendita di cannabis indipendentemente dal valore del principio attivo di Thc è illegale in quanto rientra nel reato previsto dalla legge del 2016. L’effetto drogante, dunque, non può essere escluso. Le Sezioni Unite Penali nelle motivazioni hanno spiegato che la cannabis sativa L. non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, grazie alla quale in Italia sono nati i Cannabis shop.

«Ciò che occorre verificare – si legge nella motivazione – non è la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l’idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante». La legge 242 infatti, continuano gli ermellini, ha l’obiettivo di promuovere la coltivazione agroindustriale di canapa delle varietà ammesse, «coltivazione che beneficia dei contributi dell’Unione europea, ove il coltivatore dimostri di avere impiantato sementi ammesse» e che non necessita di autorizzazione. I prodotti ottenuti, però, sono tassativamente indicati all’articolo 2 comma due della stessa norma. Motivo per cui «la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati» integra gli estremi del reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, anche nel caso in cui la percentuale di principio attivo sia inferiore allo 0,6. Ciò comunque non significa che i growshop, con il loro giro di 40 milioni, dovranno chiudere.

«Tanto si afferma, alla luce del canone ermeneutico fondato sul principio di offensività, che, come detto, opera anche sul piano concreto, di talché occorre verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione», continua la sentenza.  Insomma, sarà il magistrato, tramite l’interpretazione della norma, a decidere di volta in volta cosa è legale e cosa non lo è.

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venerdì, 12 Luglio 2019 - 14:44
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