E’ confermata la maximulta da un milione e 850mila euro inflitta dall’Antitrust a fine maggio dello scorso anno a Ryanair, ritenendo scorretta la pratica commerciale relativa alla cancellazione di numerosi voli nel periodo settembre-ottobre 2017 per ragioni riconducibili a ragioni organizzative e gestionali.
L’ha deciso il Tar del Lazio con due sentenze con le quali ha respinto altrettanti ricorsi proposti dalla compagnia aerea low cost di diritto irlandese. Era il 20 settembre 2017 quando l’Antitrust comunico’ a Ryanair l’avvio di un procedimento istruttorio – nato in seguito a una segnalazione dell’Associazione dei consumatori europei indipendenti-AECI – volto ad accertare – ne dà conto il Tar in sentenza – la ricorrenza di una possibile pratica commerciale scorretta, consistente nella cancellazione di un numero rilevante di voli gia’ prenotati e pagati dai consumatori per cause imputabili alla stessa societa’, nonche’ relativa alle modalita’ con cui erano stati informati i passeggeri. Il 29 maggio 2018 fu adottato il provvedimento sanzionatorio, poi contestato davanti al Tar del Lazio. I giudici amministrativi, dopo aver confermato la competenza dell’Antitrust ad emettere provvedimenti in materia di pratiche commerciali scorrette, in un settore, quale quello della cancellazione dei voli e diritti dei passeggeri, in cui sarebbero attribuite all’Enac le competenze regolatorie e sanzionatorie, hanno ritenuto che «la cancellazione dei voli ha costituito l’inevitabile esito di una condotta non diligente del vettore aereo, che prima ha venduto i biglietti, senza aver correttamente verificato la possibilità di effettuare i voli corrispondenti, e poi li ha cancellati». Quanto poi al ‘set informativo’ reso disponibile da Ryanair «non appare dubbio che l’accesso alle informazioni fornito individualmente ai consumatori o accessibile mediante il sito internet, omettesse o rendesse non facilmente accessibili le informazioni relative alla (sola) possibilità di ottenere la compensazione pecuniaria e alle modalita’ operative per ottenere la stessa».
Alla fine, per il Tar «correttamente il provvedimento ha ravvisato il danno da evitare nel fatto che numerosissimi consumatori, a seguito delle informazioni omissive o ambigue diffuse dalla ricorrente dopo il primo gruppo di cancellazioni, avevano una conoscenza non completa dei diritti loro spettanti; cio’ che ne ostacolava significativamente l’esercizio e li poneva nella condizione di compiere determinate scelte economiche senza avere piena consapevolezza dei rimedi attivabili».
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giovedì, 1 Agosto 2019 - 17:14
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