Il decreto intercettazioni ha superato il voto di fiducia al Senato con 156 sì e 118 no. Una votazione compatta da parte della maggioranza, compresa Italia Viva tra i cui banchi mancavano solo Matteo Renzi e Tommaso Cerno. Il secondo passo sarà quello della Camera dei Deputati (dove probabilmente il Governo porrà nuovamente la fiducia). Tutto dovrà avvenire entro il 29 febbraio, data in cui il decreto scade. L’entrata in vigore delle norme è prorogata non più al primo marzo ma al primo maggio per consentire alle Procure di dotarsi delle tecnologie adeguate. Ecco quali sono le principali novità contenute nel nuovo testo.
Il pubblico ministero, e non più la polizia giudiziaria, valuterà le intercettazioni rilevanti per le indagini; il pm dovrà pure vigilare affinché nei verbali di intercettazione non vengano riportate frasi ed espressioni che ledano la reputazione di una persona o dei dati sensibili, a meno che non si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. I verbali e le registrazioni dunque saranno trasmesse subito al pubblico ministero, che deve depositarli entro 5 giorni. Gli atti e le registrazioni potranno essere consultati dai difensori.
Viene concesso l’uso dei trojan horse, i cosiddetti ‘captatori informatici’ che vengono inseriti in un dispositivo elettronico portatile, anche per i reati commessi dagli incaricati di pubblico servizio (puniti con la reclusione sopra i 5 anni) e non solo per i reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali. A tal fine però dovranno essere indicate le «ragioni che ne giustificano l’utilizzo». Una volta intercettate, le comunicazioni vanno trasferite in un archivio digitale con costante «controllo di integrità», così da assicurare la rispondenza tra l’intercettazione, la registrazione e la trasmissione. In caso di impedimento, lo si scrive sul verbale delle operazioni che dia atto delle ragioni dell’impedimento, della cronologia degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. Il trojan deve essere disattivato al termine delle operazioni.
Gli esiti delle intercettazioni possono essere usati in altri procedimenti diversi da quello per chui sono state disposte solo se «indispensabili» e «rilevanti» al fine dell’accertamento di reati che prevedono arresto in flagranza e di reati indicati dall’articolo 266 del codice di procedura penale.
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venerdì, 21 Febbraio 2020 - 08:31
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