Giustizia, processo da remoto se lo chiedono le parti e uso telematico per deposito atti: il dl in Gazzetta Ufficiale

aula tribunale

Sì al contestatissimo processo da remoto nella ‘fase 2’ ma solo se a farne richiesta sono le parti interessate. Via libera anche al potenziamento dell’uso telematico per deposito di atti e ‘comunicazioni’ interne tra polizia giudiziaria e ufficio di procura. Questo sino al 31 luglio.
Dopo settimane di polemiche e di tensioni, arrivano le nuove disposizioni che, a partire dal 12 maggio (cioè all’indomani del termine ultimo di sospensione dei termini nei procedimenti penali e civili), andranno a regolare il funzionamento della Giustizia nella delicata ‘fase 2’ dell’emergenza da Coronavirus. Il via libera al decreto legge si è avuto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta ieri sera, giovedì 30 aprile.

Il processo da remoto non si applica alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. Tuttavia è possibile un’eccezione, laddove le parti in causa acconsentano al processo da remoto. Andando per esclusione, il processo da remoto si applicherà – per fare un esempio concreto – in quelle udienze fissate esclusivamente per conferire un incarico al perito. Introdotto, inoltre, un obbligo per il giudice in riferimento alla celebrazione del processo da remoto: dovrà essere presente nel suo ufficio per la trattazione – mediante video – del procedimento assegnato. La palla a questo punto passa ai responsabili dell’organizzazione e della sicurezza dei singoli Tribunali che dovranno stabilire le migliori modalità di accesso alle aule per evitare assembramenti soprattutto alla luce del fatto che ogni giorno, dinanzi allo stesso giudice (collegio di Tribunale, gip/gup o Corte d’Appello), vengono trattati più procedimenti.

Con le nuove disposizioni si potenzia il deposito telematico – presso gli uffici di procura – di memorie, documenti, richieste e istanze indicate nell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, almeno sino alla data del 31 luglio. Potenziato il sistema telematico anche per quanto riguarda il lavoro delle procure: «Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a «comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia».

Per quanto riguarda la materia di giustizia amministrativa, il decreto legge prevede che «può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici». Tuttavia, non vi è obbligo del giudice di accettare la richiesta di discussione orale. Nel decreto, infatti, vengono posti una serie di paletti: «L’istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l’istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto».

Sul fronte, infine, della giustizia contabile, il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti purché ciò avvenga «nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati e e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta».

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venerdì, 1 Maggio 2020 - 13:24
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