E’ possibile ‘alleggerire’ a scopo di solidarietà le pensioni d’oro a patto che la durata del prelievo non superi i tre anni e che «osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità». La Corte Costituzionale ha stabilito così con la sentenza n. 234 depositata oggi, decidendo sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano e da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti riguardo alle misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 a carico delle pensioni di elevato importo.
Sulla durata del prelievo la Consulta ha ritenuto «irragionevole per sproporzione la durata quinquennale del prelievo». Tale durata – rileva il comunicato di Palazzo della Consulta – è eccessiva rispetto all’ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all’estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che disallineata rispetto al limite temporale dell’intervento limitativo della perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio».
Per quanto riguarda il contributo di solidarietà, la Consulta ha osservato che questa misura, «diretta al perseguimento dei già menzionati obiettivi triennali interni al sistema pensionistico, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta costituzionalmente tollerabile in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100.000 euro lordi annui».
lunedì, 9 Novembre 2020 - 19:00
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