Processo penale, la Consulta: legittimi no all’abbreviato per reati d’omicidio e stop retroattivo alla prescrizione per Covid


Con due sentenze emesse nella stessa giornata e anticipate via comunicato in attesa della pubblicazione delle motivazioni, la Corte costituzionale ieri ha messo il sigillo di costituzionalità su due delle riforme del procedimento penale avviate dai Governi Conte 1 e Conte 2 che si sono succeduti senza soluzione di continuità.

La Consulta si è espressa su due aspetti cruciali e discussi: la valutazione della legittimità dell’esclusione del rito abbreviato in caso di reati punibili con ergastolo e lo stop retroattivo alla prescrizione per emergenza Covid.

Quest’ultima questione è stata sollevata dinanzi ai Tribunali di Siena, Spoleto e Roma che avevano rimesso ai giudici costituzionali il controllo sulla legittimità. Sul punto, la Corte ha stabilito che le censure sollevate circa la sospensione della prescrizione introdotta dai decreti sull’emergenza Coronavirus sono «infondate». In particolare, la Corte, riunita in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità riguardanti l’applicabilità della sospensione della prescrizione – prevista appunto dai decreti legge 18 e 23 del 2020, emanati per contrastare l’emergenza Covid – anche nei processi per reati commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme.

Secondo i Tribunali di Siena, di Spoleto e di Roma, la sospensione retroattiva della prescrizione (per la stessa durata della sospensione dei termini processuali: 9 aprile-11 maggio 2020) violerebbe il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole.   

 In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni sono state dichiarate non fondate. La Corte ha ritenuto che la disciplina censurata non contrasti con l’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, né con i parametri sovranazionali richiamati dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

Idem per la seconda questione di legittimità, sollevata stavolta dal gip di La Spezia, dal gup di Piacenza e dalla Corte di assiste di Napoli e inerente l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con ergastolo. La Corte, riunita in Camera di Consiglio, ha giudicato le questioni «non fondate».

«La disciplina censurata – si legge in una nota stampa –  è espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale, e non si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), con il diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), con la presunzione di non colpevolezza (articolo 27, secondo comma, della Costituzione), né con i principi del giusto processo, in particolare con quello della ragionevole durata (articolo 111, secondo comma, della Costituzione). La sentenza anche in questo caso sarà depositata nelle prossime settimane.

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giovedì, 19 Novembre 2020 - 07:45
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