Crollo di Rampa Nunziante, le difese all’attacco del perito del pm: «Imputati da assolvere, ragionamenti paralogici»

Torre Annunziata, crollo della palazzina di Rampa Nunziante (foto Kontrolab)
di Roberta Miele

Prime richieste di assoluzione da parte delle difese degli imputati per il crollo della palazzina di rampa Nunziante a Torre Annunziata, avvenuto il 7 luglio 2017, che ha seppellito otto persone, tra cui due bambini. Dopo la lunga requisitoria del pm Andreana Ambrosino, durata ben due udienze, e le conclusioni delle parti civili, è la volta degli avvocati degli accusati.

Ieri mattina (mercoledì 17 febbraio), hanno pronunciato le proprie arringhe i legali degli imputati accusati a vario titolo di falso e abuso edilizio, smontando la ricostruzione del perito della Procura, il professor Angelo Coppola, circa la legittimità urbanistica dell’immobile.

«Non possiamo accettare da un soggetto titolato come il professore che, se non era delineato il perimetro del centro abitato, allora era tutto centro abitato» ha dichiarato la difesa dei vecchi proprietari dell’immobile Giuseppe, Donatella e Rita Buongiovanni, rappresentata dall’avvocato Siani. Il consulente nominato dall’accusa, ascoltato in udienza come teste, per il legale «si è sottratto alle domande dei difensori, preferendo non rispondere piuttosto che contraddirsi». Secondo la difesa, il falso contestato ai danti causa dell’immobile di rampa Nunziante è “innocuo” in quanto il contratto di vendita ha ugualmente raggiunto il suo scopo, in considerazione del fatto che gli immobili costruiti prima del 1967 non avevano bisogno di licenza edilizia. E, dunque, rispetto alla legittimità dell’edificio, «la soluzione è la licenza di abitabilità». In ogni caso, il falso è dovuto, secondo la difesa, ad errore materiale del notaio.

Dello stesso avviso anche la difesa di Luisa Scarfato e Marco Chiocchetti, rappresentata dall’avvocato Balzano, per il quale Coppola «ha effettuato ragionamenti paralogici e paragiuridici». «Un conto è essere professionisti dell’urbanistica, un conto è esserlo del ragionamento» ha chiosato. Il fabbricato, ha sostenuto l’avvocato Balzano, è legittimo per le norme dell’epoca, in quanto la zona in questione era fuori dal centro abitato, il cui perimetro venne definito solo nel 1970.

Del tutto inconsapevole di qualunque problema urbanistico è, secondo l’avvocato Landolfi, Roberta Amodio, che divenne comproprietaria dell’immobile all’età di otto anni ed accusata di falso in relazione al preliminare di compravendita del 2015 e al successivo definitivo. Durante la prima procedura esecutiva avente ad oggetto la palazzina, invece, aveva 15 anni. Mentre, quando nel 2009 Cuccurullo, Vitiello e Manzo divennero cessionari del credito vantato dalla società finanziaria nei confronti degli allora proprietari, frequentava la facoltà di medicina. Oltretutto, tutte le operazioni vennero seguite da uno studio legale. Se pure non si dovesse ritenere legittimo l’immobile, la responsabilità «non può essere addebitata a Roberta Amodio, del tutto inconsapevole della dichiarazione che ebbe a rendere», ha spiegato l’avvocato.

«Anche al notaio (Di Liegro, ascoltato in udienza, ndr) viene consentito di poter non sapere perché dato estremamente tecnico. Invece con la Amodio si una un metro diverso».
L’assoluzione, infine, è stata chiesta anche dalla difesa di Mario ed Emilio Cirillo in relazione ai falsi riguardanti la scia e alla cila. «Nel momento in cui gli stessi hanno comunicato la scia e la cila del marzo 2017 hanno semplicemente mutuato quanto dichiarato dai Buongiovanni. Se i Buongiovanni hanno dichiarato il vero il fatto non sussiste, se hanno dichiarato il falso manca l’elemento soggettivo».

giovedì, 18 Febbraio 2021 - 12:08
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