Referendum per legalizzare l’eutanasia, raccolte 250mila firme: è metà del quorum richiesto. Ecco cosa prevede il quesito

Ospedale
Una corsia d'ospedale

Servono 500mila firme entro il 30 settembre prossimo per convocare il referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia in Italia. Ieri sono state raggiunte le prime 250mila firme, un risultato possibile anche grazie al battage sui social trainato dal rapper Fedez che appoggia la campagna lanciata dall’Associazione Luca Coscioni.

«Nell’inerzia del Parlamento e nel silenzio dei salotti televisivi» in poche settimane sono già state superate 250.000 firme per convocare il referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia, ovvero la metà delle 500.000 necessarie. Lo rende noto il Comitato promotore del Referendum per l’Eutanasia Legale, sottolineando come questo risultato sia merito di 10.937 volontari e quasi 2000 autenticatori, provenienti da oltre 2300 città e appartenenti a qualsiasi schieramento politico e fede religiosa.

Le prime 10 regioni per firme raccolte ai tavoli ogni 10.000 abitanti sono Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Trentino Alto Adige. Mentre Cuneo è il comune con più di 50.000 abitanti che ha registrato più firme in rapporto alla popolazione, con 31 firme ogni 1000 abitanti, seguita da Cagliari (29), Trieste (26), Treviso (25), Trento (24), Pavia (23).

«Che si tratti di gazebo, conferenze stampa e comizi improvvisati, dibattiti o altri punti di raccolta – afferma Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni – la scena è sempre la stessa: entusiasmo, voglia di firmare e di partecipare al raggiungimento dell’obiettivo. Un’atmosfera che non vedevo da molti anni, con una straordinaria partecipazione giovanile, mentre il dibattito in Parlamento è affossato, nel silenzio assoluto dei vertici nazionali dei principali partiti e dei salotti televisivi, la campagna referendaria sta riscuotendo un successo di partecipazione democratica senza precedenti. Le persone, infatti, conoscono l’importanza del tema della malattia terminale e della libertà di scelta per averlo vissuto direttamente in famiglia». La raccolta firme è partita il 17 giugno e nelle prossime settimane verranno raccolte anche nelle località di vacanza.

Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’articolo 575 del Codice penale sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia. Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni. Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall’ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 del codice penale).

L’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 del Codice penale, omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (articolo 580 del Codice penale, istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.

Forme di eutanasia passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il cosiddetto accanimento terapeutico.

È però vero che molti casi ambigui creano condotte “complesse” o “miste” che non consentono spesso di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia mediante azione od omissione e soprattutto pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure.

«Proprio al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati – affermano i promotori del referendum –  emerge l’esigenza di ammettere l’eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta (attiva od omissiva). Per questi motivi si prospetta efficace intervenire con questo referendum parzialmente abrogativo dell’articolo 579. Questo per una duplice ragione: innanzitutto intervenendo su questo si può esplicitamente richiamare il concetto di eutanasia; secondo poi la Corte, essendo intervenuta nella sentenza Cappato sull’art. 580 cp, può fare ricadere la disposizione come abrogata in una cornice normativa già delineata dalle sue pronunce in materia. La norma che residua, infatti, ha al suo interno l’espressione “col consenso di lui” il cui significato risulta coordinato alle leggi dell’ordinamento e agli interventi della Corte».

giovedì, 29 Luglio 2021 - 09:59
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