Riforma del processo penale, doppio sì del Senato: ecco le principali novità

Marta Cartabia

Disco verde del Senato alla riforma del processo penale, che passa con 200 sì e 27 no; Palazzo madama ha approvato la seconda questione di fiducia posta dal Governo sul secondo articolo della riforma del processo penale; la prima questione di fiducia era stata approvata con 208 voti a favore e 28 contrari. Questa mattina si svolgerà il voto finale sul testo, dopodiché diventerà legge vista l’approvazione già data dalla Camera dei deputati. In seguito, l’esecutivo avrà un anno di tempo per attuare le norme previste dalla delega che mirano principalmente a una riduzione della durata dei processi di almeno il 25%, tenendo fede all’impegno che l’Italia ha assunto con l’Europa che da tempo ‘ammonisce’ l’Italia sui processi lumaca che caratterizzano la giustizia penale.

Le norme introdotte vanno a modificare molto il ddl Bonafede che da un anno era dormiente in Commissione Giustizia e recepisce le novità volute dal nuovo Guardasigilli Marta Cartabia che ha voluto puntare soprattutto sulla velocizzazione dei processi e sui riti alternativi, oltre a introdurre il principio di giustizia riparativa.

E’ prevista una entrata in vigore graduale delle nuove norme, per permettere agli uffici giudiziari di mettere a punto adeguate misure organizzative, anche grazie all’immissione di nuovo personale (oltre 20mila unità),  dunque norme transitorie fino al 2024 e un regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, droga e violenza sessuale.

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Prescrizione
La norma dispone che «il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».

Improcedibilità
 La riforma riguarda solo i reati commessi dopo il primo gennaio 2020 ed entra in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge per poi andare a regime nel 2025. In appello, i processi possono durare fino a 2 anni di base, più una proroga di un anno al massimo. In Cassazione, 1 anno di base, più una proroga di sei mesi

Norma transitoria
In un primo periodo i termini previsti per la improcedibilità saranno più lunghi. Per i primi 3 anni, entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi (3 anni in appello, un anno e mezzo in Cassazione), con possibilità di proroga fino a 4 anni in appello (3+1 proroga) e fino a 2 anni in Cassazione (un anno e 6 mesi + 6 mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria

Proroghe motivate
Le proroghe vanno sempre motivate dal giudice con un’ordinanza che si attenga alla complessità del processo, alle questioni di fatto e di diritto e al numero delle parti.
L’ordinanza può essere impugnata con ricorso in Cassazione. Di norma, è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo. Ma per alcuni gravi reati, è previsto un regime diverso: associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti. Per questi reati infatti non c’è un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo.

Inoltre sono previste fino a due proroghe ulteriori oltre a quelle previste per tutti i reati per i reati con aggravante mafiosa: nel complesso fino a 3 proroghe di un anno in appello. Ciò significa massimo 6 anni in appello e massimo 3 anni in Cassazione nel periodo transitorio (fino al 2024), che diventano massimo 5 anni in appello e massimo 2 anni e mezzo in Cassazione a regime (cioè a partire dal 2025)

I reati puniti con l’ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell’improcedibilità

Priorità dell’azione penale
Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge del Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre

Diritto all’oblio dopo l’assoluzione
 È una norma inserita durante l’esame in commissione alla Camera, con un emendamento riformulato di Azione. Dovranno essere cancellate dal web tutte le notizie dei procedimenti penali instaurati a carico di persone che sono state indagate o imputate e poi risultate innocenti, attraverso la ‘deindicizzazione’ delle notizie di reato in seguito ad assoluzione o proscioglimento

Arresto in flagranza per gli ‘ex’ violenti sotto casa
La norma è stata inserita durante l’esame in commissione a Montecitorio attraverso l’ok a un emendamento di Italia viva. Diventa obbligatorio l’arresto in flagranza per i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una ex

Indagini fumose
 Stretta sulle indagini che non danno la certezza di terminare con una sentenza di condanna. Il pm può chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una ragionevole previsione di condanna. Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato.

Monitoraggio sui tempi dei processi
 Si prevede che un apposito Comitato tecnico scientifico istituito presso il ministero della Giustizia ogni anno riferisca in ordine all’evoluzione dei dati sullo smaltimento dell’arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitora l’andamento dei tempi nelle varie Corti d’appello e riferisce al ministero, per i provvedimenti necessari sul fronte dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Csm, per valutazioni di competenza

Giustizia riparativa
Si delega il governo a disciplinare in modo organico la giustizia riparativa, nel rispetto di una direttiva europea e nell’interesse sia della vittima che dell’autore del reato. Si prevede l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore, e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito penale

Digitalizzazione e processo penale telematico, deposito atti e notifiche
 Si delega il governo a rendere più efficiente e spedita la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche. Si prevede tra l’altro che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuate per via telematica, con notevole risparmio di tempo

Patteggiamento
Sul patteggiamento si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (cosiddetto patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare

Giudizio abbreviato
Quanto al giudizio abbreviato si prevede, tra l’altro, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato. Inoltre nel caso di mutamento del giudice o del collegio in un giudizio ordinario, si prevede che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

giovedì, 23 Settembre 2021 - 10:18
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