Tra poche settimane il Consiglio superiore della magistratura andrà al voto, per il suo rinnovo, con il nuovo sistema elettorale, quello disegnato dal ministro della Giustizia Marta Cartabia e approvato con un incredibile sprint nella giornata di ieri, giovedì 16 giugno, quando il Senato ha dato il via libera alla riforma dell’ordinamento giudiziario e del sistema elettorale dell’organo di autogoverno delle toghe.
L’Aula di Palazzo Madama ha approvato, con 173 voti a favore, il testo che aveva già ricevuto l’ok della Camera, facendolo così diventare legge. I ‘no’ sono stati 37 mentre 16 sono stati gli astenuti. A favore del testo ha votato quasi tutta la maggioranza (si è chiamata fuori Italia Viva, votata alla linea dell’astensione), dalle cui fila emerge ad ogni modo una soddisfazione azzoppata: è parere diffuso che la riforma avrebbe dovuto portare qualche novità in più, ma alla fine il testo è stato il miglior compromesso per tenere insieme tutte le anime della maggioranza ed evitare clamorosi colpi di scena (il Governo ha più volte sostenuto di non volere mettere la fiducia). I ‘no’ sono arrivati da Fdi, dagli ex pentastellati di Cal ed Italexit.
Il via libera al testo arriva dopo una giornata e una nottata di tour de force ad esaminare la pioggia di emendamenti al testo. Solo 63 erano della Lega (preasente in maggioranza) che, a differenza di Italia Viva, non aveva voluto raccogliere l’invito a ritirare le proposte di modifica. Tra queste vi era anche una sulla custodia cautelare, su cui il Carroccio aveva chiesto il voto segreto. Tutti gli emendamenti sono stati affrontati e respinti.
Andiamo dunque alle novità che porterà la riforma Cartabia. In sintesi, il Capo I (articoli da 1 a 6) prevede una delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura da esercitare entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Il Capo II (articoli da 7 a 14) novella alcune disposizioni dell’ordinamento giudiziario. Il Capo III (articoli da 15 a 20) interviene con disposizioni puntuali e immediatamente precettive sulla disciplina dello status dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all’assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato. Il Capo IV (articoli da 21 a 39) contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali si modifica la legge 195 del 1958 sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. L’intervento incide sulla composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del Csm, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati, sul loro ricollocamento al termine del mandato. Il Capo V reca la delega al Governo per il riassetto delle norme dell’ordinamento giudiziario militare e si compone del solo articolo 40. Il Capo VI contiene agli articoli 41 e 42 le disposizioni finali e finanziarie. L’articolo 43 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le nuove regole per l’elezione del Csm
In concreto la riforma Cartabia stravolge la modalità di elezione del Csm, con l’obiettivo dichiarato (i cui effetti si potranno vedere a lungo termine) di mettere un argine all’influenza e allo strapotere delle correnti.
Il sistema elettorale è misto: rinominale con quota proporzionale. Previsto il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello per formare i collegi. Cosa significa? I collegi rinominali eleggono due componenti del Csm l’uno, ma si prevede per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale (incrementata la quota proporzionale rispetto alle proposte iniziali sul recupero dei cd “migliori terzi”) e per i requirenti il recupero di 1 miglior terzo.
Novità anche sulla Composizione del plenum: i membri tornano ad essere 30 (attualmente sono 16 + 8). Questa la ripartizione: 3 di diritto: Presidente della Repubblica; Primo Presidente di Cassazione; procuratore generale Cassazione; 20 togati; 10 laici; 20 togati (2 legittimità; 5 pm; 13 giudicanti). Sui componenti laici viene specificatamente richiesto il rispetto della parità di genere nella scelta delle candidature da parte del Parlamento.
Quanto alla composizione delle Commissioni: proposta del Comitato di Presidenza e approvazione del plenum della formazione delle commissioni previste dalla legge. Ogni commissione resta in carica 16 mesi, per consentire tre rinnovi. Sezione disciplinare: introduzione della incompatibilità, per i membri effettivi della sezione disciplinare, a partecipare alle commissioni che decidono su incarichi direttivi e semidirettivi, trasferimenti di ufficio e valutazioni di professionalità. Segreteria e ufficio studi: apertura alla composizione di segreteria e ufficio studi di componenti esterni (avvocati, professori universitari, dirigenti amministrativi) previo superamento di un concorso. Al momento, sono composti solo da magistrati. Il segretario generale del Csm oggi è scelto dal plenum. Si prevede che questa figura sia individuata dal comitato di presidenza (Primo Presidente di Cassazione, Procuratore generale, vicepresidente Csm) che individua e poi il plenum approva (si sposta così su un organo ‘tecnico’, che fa capo al Quirinale, una scelta ‘delicata’, per sottrarla alla logica di accordi tra correnti).
Quanto alle candidature, non sono previste le liste. Il che, almeno in apparenza, elimina la corsa dello ‘schieramento’, ossia della ‘corrente’. Il sistema si basa su candidature individuali. Ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura individuale – anche nel suo distretto – (senza necessità di presentatori) a livello di collegio binominale. E devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno la metà del genere meno rappresentato. Se non arrivano candidature spontanee o non si garantisce la parità di genere si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti. Un sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato. Il sistema elettorale misto – con aspetti proporzionali e maggioritari – lascia la possibilità alle singole candidature individuali di emergere senza necessità di collegarsi a liste.
Stop ‘porte girevoli’
La riforma Cartabia interviene sul ‘via vai’ dei magistrati tra il proprio ‘naturale’ incarico e l’impegno in politica. Viene introdotto il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece è attualmente consentito. Basti pensare all’attuale caso del magistrato napoletano Catello Maresca, che ricopre la veste di consigliere comunale (di opposizione) a Napoli e, al tempo stesso, è magistrato a Campobasso. Il divieto vale sia per le cariche elettive nazionali e locali che per gli incarichi di governo nazionali o locali. Dunque, c’è l’obbligo di collocarsi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali) per l’assunzione dell’incarico (oggi – almeno in alcuni casi – c’è cumulo di indennità con stipendio del magistrato). Allo scadere del mandato, i magistrati che hanno ricoperto cariche elettive o incarichi di governo (con un mandato però di almeno un anno) non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati candidati in competizioni elettorali ma non eletti, per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprendere la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, in più non posso assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate (pm e gip/gup). Per i magistrati che hanno svolto ruoli apicali (ad esempio capi di gabinetto, capi dipartimento e segretari generali nei ministeri), dopo un mandato di almeno un anno, devono restare per un anno fuori ruolo – ma non in posizioni apicali – e poi rientrano, ma per tre anni non possono ricoprire incarichi direttivi.
Stop nomine a pacchetto
L’assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi si decide in base all’ordine cronologico delle scoperture, per evitare le cosiddette nomine a pacchetto (al centro in passato di scandali). L’obiettivo è di favorire la formazione e si punta a valorizzare nella scelta del candidato il possesso di caratteristiche rilevanti rispetto allo specifico posto messo a concorso; si punta a rendere così più trasparenti le procedure di selezione, con pubblicazione sul sito del Csm di tutti i dati del procedimento e i vari curricula; si da’ modo di partecipare alle scelte su direttivi e semidirettivi anche ai magistrati dell’ufficio del candidato. Si prevede l’obbligo di audizione di non meno di 3 candidati per quel posto; diritto di voto unitario per la componente dell’avvocatura nei consigli giudiziari solo se a monte c’è una segnalazione sul magistrato in valutazione (sia positiva che negativa) e, in ogni caso, con possibilità per i componenti dell’avvocatura di sollecitare una delibera del consiglio dell’ordine; valorizzazione delle pari opportunità a parità di merito.
Fascicolo personale dei magistrati
La riforma prevede di aggiornare i fascicoli di ogni singolo magistrato con tutti i dati rilevanti raccolti anno per anno. Attualmente, ad ogni valutazione di professionalità (ogni 4 anni fino alla settima valutazione) il magistrato deve produrre al Consiglio giudiziario – e poi al Csm – provvedimenti a campione sull’attività svolta e statistiche relative alle attività proprie e comparate a quelle dell’ufficio di appartenenza. Già prevista attualmente l’esistenza di segnalazioni in caso di ‘significative anomalie’. Con la riforma si prevede l’implementazione annuale (non più ogni 4 anni, in corrispondenza delle valutazioni) del fascicolo personale del magistrato già esistente, con la storia complessiva delle attività svolte. Il fascicolo contiene dati, non valutazioni di merito. Dunque, una fotografia complessiva del lavoro svolto, non un giudizio sui singoli provvedimenti.
Introdotto anche il diritto di voto degli avvocati nella valutazione di professionalità dei magistrati. E’ previsto il voto unico degli avvocati nel Consiglio giudiziario, quando a monte c’è un deliberato del consiglio dell’ordine (si tratta di un criterio di delega).
Accesso in magistratura, concorso di prima nomina
Più breve il percorso per accedere al concorso: accadrà direttamente dopo la laurea (decade l’obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione); valorizzazione dei tirocini formativi e ufficio per il processo; attribuzione alla Scuola Superiore della Magistratura dell’organizzazione di corsi di preparazione al concorso in magistratura per i tirocinanti e per chi abbia svolto funzioni nell’ufficio per il processo del Pnrr; previsione di tre elaborati scritti e di riduzione delle materie orali.
venerdì, 17 Giugno 2022 - 15:25
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