Processo penale, dal Cdm ok al decreto per attuare la riforma: 99 articoli, chi non paga le pene pecuniarie va in carcere


Un ultimo ‘regalo’ al Paese prima che il testimoni passi al Governo scelto dagli elettori il 25 settembre. Il premier Mario Draghi e il Guardasigilli Marta Cartabia avevano promesso l’attuazione della riforma del processo penale e nella serata di ieri, giovedì 4 agosto, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla riforma del processo penale approvata un anno fa dalle Camere. Il via libera definitivo, dopo i passaggi nelle Commissioni parlamentari competenti, dovrà avvenire entro il 19 ottobre. 

«L’approvazione di questo decreto legislativo è decisiva per assicurare il rispetto delle scadenze del Pnrr. È un passaggio molto importante nell’interesse dei cittadini», ha commentato il ministro Marta Cartabia. «Ora le Commissioni giustizia di Camera e Senato potranno formulare i loro pareri. È motivo di grande soddisfazione che sui temi della giustizia, che riguardano tutti i cittadini, ci sia stata una così ampia condivisione. L’approvazione di questo decreto legislativo di attuazione della riforma del processo penale rappresenta un ulteriore significativo passo di un cammino condiviso con l’intera maggioranza, iniziato un anno e mezzo fa. Ringrazio i molti che hanno contribuito». Tra le novità, peraltro evidenziate dal deputato di Azione Enrico Costa, vi è il diritto all’oblio per chi viene assolto con sentenza definitiva: esso prevede la deindicizzazione della notizia dai motori di ricerca, ma non la rimozione dell’articolo. «Non accadrà più che persone innocenti vedano le notizie relative alle inchieste bei loro confronti diffuse in rete anche dopo l’assoluzione o il proscioglimento. Con le nuove norme sull’oblio nate grazie ad un mio emendamento, chi è stato assolto o prosciolto avrà diritto di ottenere dai motori di ricerca web la deindicizzazione dei dati relativi ai procedimenti giudiziari che lo hanno interessato. La sentenza di assoluzione sarà il titolo per ottenere, senza se e senza ma, che le notizie relative alle inchieste non vengano più associate alla persona innocente. Un grande risultato, una norma di civiltà che rafforza il rispetto del principio di presunzione di innocenza nel nostro Paese. Basta innocenti marchiati a vita», ha commentato Costa.

Il decreto legislativo si compone di 99 articoli. Ma cosa prevede? I punti della legge delega riguardano interventi sulla procedura penale e sul sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di giustizia riparativa. 

Obiettivo processi più rapidi 
Anzitutto viene rimarcata la necessità di rispettare gli impegni presi con l’Europa, con la riduzione del 25% della durata media dei processi. L’efficienza del ‘sistema’ è obiettivo imprescindibile considerato che l’Italia è primo Paese nell’area del Consiglio d’Europa per condanne per irragionevole durata dei processi, con 1202 condanne dal 1959 (data di avvio di attività della Corte di Strasburgo) ad oggi: tra le strade da percorrere vi è la digitalizzazione e l’uso delle tecnologie informatiche lungo l’intero procedimento. Ad esempio, le notificazioni possono essere effettuate per via telematica, con notevole risparmio di tempi. La digitalizzazione della giustizia penale e lo sviluppo del processo penale telematico rappresentano aspetti cruciali, anche e proprio per ridurre i tempi dei processi, in linea con gli obiettivi del Pnrr. I cosiddetti ‘tempi di attraversamento’ del fascicolo dal primo al secondo grado oggi sono di mesi, se non anni: con la digitalizzazione, sarebbero pressocché azzerati.

Indagini preliminari
Spazio anche a novità sul fronte delle indagini preliminari: rimodulati i termini di durata massima delle indagini preliminari. Scaduti i termini, si introduce un meccanismo di ‘discovery’ degli atti, che scatta alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutelare il segreto investigativo (ciò era previsto anche nel ddl Bonafede). Al termine delle indagini il pm dovrà chiedere l’archiviazione, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. 

Riti alternativi e impugnazioni
Inoltre viene valorizzata la funzione deflattiva dei riti alternativi, quali patteggiamento, abbreviato, immediato e messa alla prova. In particolare si estende la possibilità di un patteggiamento anche alla confisca facoltativa e alle pene accessorie.
Novità anche sul fronte ‘impugnazioni’. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. Per snellire i giudizi di impugnazione, si prevede la trattazione dei ricorsi con contradditorio scritto, salva la richiesta di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata, come già sperimentato durante l’emergenza Covid.

Pene sostitutive
Un capitolo importante è quello relativo alle pene sostitutive alla detenzione. Per condanne fino a 4 anni si dovranno applicare pene sostitutive, e lo dovrà fare il giudice di cognizione al momento della chiusura del processo. Questo solleverà dall’incombenza il tribunale di sorveglianza e dovrebbe snellire i tempi ed evitare il fenomeno dei cosiddetti ‘liberi sospesi’, persone cioè  condannate a pena detentiva fino a 4 anni che, dopo la sospensione automatica dell’ordine di carcerazione, chiedono una misura alternativa e restano liberi ma, appunto, ‘sospesi’ in attesa di una decisione del tribunale arrivata anche a distanza di anni. Sulle pene sostitutive, nessun automatismo: l’applicazione è rimessa alla valutazione del giudice, caso per caso. 

Pena pecuniaria e carcere per chi non paga
Occhio al sistema del pagamento della pena pecuniaria. L’imputato condannato che non ‘salda’ economicamente la pena se la vedrà commutata in una misura limitativa della libertà. Per come era impostato il sistema di riscossione della pena pecuniaria, ad oggi i casi di riscossione sono bassissimi: nel 2019 l’importo delle pene pecuniarie riscosse è stato di poco superiore a un milione di euro, ossia è stato riscosso solo lo 0,046% e il non riscosso e’ stato di oltre 2 miliardi di euro. Il decreto legislativo, invece, obbliga il condannato, su intimazione del pm, a pagare (anche con modalità telematiche) entro 90 giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione della pena. Se ciò non avviene, la pena pecuniaria si converte in una misura limitativa della libertà – come avviene in altri Paesi europei – fino alla semilibertà, ossia l’obbligo, di rimanere in carcere per almeno 8 ore al giorno. E’ fatta salva l’ipotesi in cui il condannato, per le proprie condizioni economiche al momento dell’esecuzione, non possa pagare la pena pecuniaria: in tale caso di ‘insolvibilità’, la pena pecuniaria si converte nel lavoro di pubblica utilità (o in detenzione domiciliare solo se il condannato si oppone al lavoro).

Messa alla prova
Viene ampliato l’ambito di applicazione della messa alla prova ad un insieme circoscritto di reati puniti con pena non superiore nel massimo a 6 anni. 

Tenuità del fatto e archiviazione
Per i reati punibili con pene lieve si interviene sull’istituto della archiviazione: viene esteso l’ambito di applicabilità ai reati per cui è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, viene dato rilievo alla condotta successiva al reato per la valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa, mentre viene esclusa la “particolare tenuità del fatto” in relazione ad alcuni reati, quali la violenza sulle donne e quelli riconducibili alla Convenzione di Istanbul, i reati in materia di stupefacenti, reati contro la pubblica amministrazione o il tentativo di incendio boschivo. Anche sulle archiviazioni per tenuità del fatto non ci sarà alcun automatismo, ma sarà il giudice a valutare caso per caso. 

Giustizia riparativa
Si prevede l’istituzione di centri per la giustizia riparativa in ogni Corte di appello: un terreno a metà tra le competenze della Giustizia e delle Politiche sociali, poiché i percorsi di mediazione tra vittime e reato avvengono attraverso il coinvolgimento di enti locali. I percorsi di giustizia riparativa terminano con una riparazione materia o morale dell’offesa arrecata alla vittima e alla comunità.

venerdì, 5 Agosto 2022 - 00:22
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