L’autonomia differenziata è legge, ok della Camera dopo seduta notturna: cosa prevede il testo, 11 gli articoli | Focus


L’appello dell’Unione industriali di Napoli per fermare il voto e aprire una discussione utile ad apportare modifiche mirate, la manifestazione – tardiva – in piazza Santi Apostoli sventolando striscioni che richiamavano alla manifestazione. L’onda di contrarietà all’autonomia differenziata si è infranta contro lo scoglio del voto in Aula arrivato dopo una lunga seduta fiume notturna deliberata dall’Assemblea nella tarda serata di ieri (tra le contestazioni delle opposizioni), l’ultima che ha chiuso giorni di discussione e tensioni a Montecitorio.

Con 172 voti favorevoli., 99 contrari e un astenuto, la Camera ha dato il via libera al ddl Calderoli. È l’ok che trasforma in legge il testo, essendo già intervenuto – a gennaio – il disco verde del Senato. Una legge contestata dalle opposizioni, che ieri si sono compattate in piazza Santi Apostoli per gridare il loro “no” al testo. Un “no” arrivato con ritardo, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore ha fatto capolino alla manifestazione, evidenziando che, quando a febbraio guidò la carica di 550 sindaci e amministratori a Roma proprio sul tema, «eravamo soli». Vince, dunque, il centrodestra e in modo particolare la Lega, che aveva fatto dell’autonomia differenziata la sua battaglia. E a poco serve l’Inno di Mameli intonato in Aula dal Movimento 5 Stelle, sventolando il tricolore, subito dopo l’approvazione del testo.

Il provvedimento è composto da undici articoli e si propone di definire i criteri generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la modifica e per la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato ed una Regione. Il testo richiama il rispetto dell’unità nazionale e dei principi di unità giuridica ed economica e di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all’insularità, e l’attuazione del principio di decentramento amministrativo, disponendo che l’attribuzione di funzioni in materia, riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti Lep. Livelli che vengono definiti come il nucleo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Si stabilisce che sia la Regione a deliberare la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Tale richiesta è trasmessa al presidente del Consiglio ed al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, al quale spetta il compito di avviare il negoziato con la Regione interessata. Prima dell’avvio del negoziato, il governo informa dell’iniziativa il Parlamento e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni. Si dispone che il presidente del Consiglio dei ministri possa limitare l’oggetto del negoziato ad alcune materie. Lo schema d’intesa preliminare viene trasmesso alla Conferenza unificata, per l’espressione del parere, da dare entro 60 giorni. Dopo che la Conferenza unificata ha reso il parere, lo schema d’intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere, che si esprimono al riguardo con atti di indirizzo. Valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo resi dagli organi parlamentari, il presidente del Consiglio predispone lo schema d’intesa definitivo. Tale schema e’ trasmesso alla Regione interessata, che lo approva. Entro 45 giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, il Consiglio dei ministri delibera lo schema d’intesa definitivo. L’intesa è, infine, sottoscritta dal presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della Giunta regionale.
Vengono, inoltre, delineate le procedure per la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni e si delega l’esecutivo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o piu’ decreti legislativi per l’individuazione dei Lep. Si specifica, poi, quali sono le materie suscettibili di attribuzione alle Regioni, in riferimento alle quali i decreti legislativi provvederanno alla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni. Toccherà sempre ai decreti legislativi l’indicazione delle procedure per il monitoraggio dell’effettiva garanzia, in ciascuna Regione, dell’erogazione dei Livelli essenziali delle prestazioni che devono essere offerte in condizioni di efficienza nell’uso delle risorse. Il testo sancisce che i Lep possano essere periodicamente aggiornati, anche al fine di tenere conto della necessita’ di adeguamenti dovuti al mutamento del contesto socioeconomico o dell’evoluzione della tecnologia. I costi ed i fabbisogni standard sono determinati ed aggiornati, con cadenza almeno triennale, con decreto del presidente del Consiglio. L’articolo 4 disciplina il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai Livelli essenziali delle prestazioni, stabilendo che a tale trasferimento si può procedere soltanto successivamente alla determinazione dei medesimi Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard.
Qualora dalla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni dovessero derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potra’ procedere al trasferimento delle funzioni soltanto dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie. Risorse volte ad assicurare i medesimi Livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese. Intese che dovranno essere di un periodo non superiore ai dieci anni e che potranno essere modificate, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere. Ed ancora, si garantisce l’invarianza della proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, nonché la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Grazie alla commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, lo Stato potrà garantire una verifica annuale degli oneri finanziari proprio per garantire l’esercizio delle funzioni ed eventualmente prevedere una nuova allocazione delle risorse.

mercoledì, 19 Giugno 2024 - 10:56
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