Distanziamento sui mezzi di trasporto, ordinanza controcorrente della Lombardia: possibile occupare il 100% dei posti

Attilio Fontana

La Lombardia controcorrente rispetto al distanziamento sui mezzi di trasporto e si mette così di traverso proprio dopo che il Governo, nei giorni scorsi, ha sanato in pochissime ore il ‘pasticcio’ creato dall’ordinanza con cui stabiliva che sui treni era possibile occupare il 100% dei posti. Una novità che aveva fatto infuriare il ministro della Salute Roberto Speranza, una gaffe risolta sì con una contro ordinanza riparatoria ma anche lasciando a piedi migliaia di passeggeri. In Lombardia invece, si possono occupare tutti i posti, in barba al distanziamento.

Il governatore della Regione italiana più colpita dal Coronavirus, Attilio Fontana, ha infatti firmato una nuova ordinanza, la numero 590, che ha validità dal primo agosto al 10 settembre, con cui dispone novità rilevanti per il trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea. Su autobus, filobus, tram, metropolitane, treni, servizi di navigazione e trasporto funiviario è consentito infatti occupare tutti i posti a sedere. I posti in piedi possono invece essere occupati, a seconda dei casi, per il 25% o il 50% della capienza totale per la quale il mezzo è omologato.

Precise disposizioni sono inoltre previste per i servizi di trasporto scolastico, in previsione della ripresa del nuovo anno. Per i servizi di taxi e noleggio con conducente non è più obbligatorio mantenere il distanziamento tra membri dello stesso gruppo familiare, conviventi, o individui che appartengono a nuclei pre-organizzati.

L’ordinanza, inoltre, introduce indicazioni anche per la partecipazione alle cerimonie religiose svolte in luoghi chiusi. Il numero dei presenti deve essere stabilito in modo da garantire la distanza minima di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, considerando inoltre le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi in cui si svolgono le cerimonie. È consentito un massimo di 350 presenti; per richiedere la deroga a questo limite è necessario presentare la relazione di un tecnico abilitato.

Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è confermato l’obbligo di indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca. Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare. Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Non è obbligatorio l’uso della mascherina per i bambini sotto i sei anni e perr coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina alla fine dell’attività stessa e di mantenere le corrette distanze interpersonali.

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martedì, 4 Agosto 2020 - 11:01
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